Lo statuto dell’associazione

Articolo 1: Costituzione e denominazione

Ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile è costituita un’associazione senza fini di lucro denominata “Associazione Marilena Amerise (MAR)”.

Articolo 2: Sede

L’Associazione ha sede in Roma all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo. Con proprie deliberazioni, il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede ad indirizzo diverso, purché nell’ambito dello stesso comune.

Il trasferimento della sede in altro comune dovrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 3: Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4: Oggetto sociale

§1. L’Associazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di promuovere e sostenere in Italia e all’estero le attività d’ordine culturale, promozione di borse di studio, la ricerca e le pubblicazioni nei campi della Storia del Cristianesimo e delle relazioni tra la Scienza, la Cultura e la Fede, svolte a mantenere presente ed attiva la figura paradigmatica di Marilena Amerise.

§2. In particolare, l’Associazione attribuisce borse di studi a giovani ricercatori per tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, o lavori equiparabili, a giudizio di apposita commissione, sia nel campo della Storia del Cristianesimo, sia in quello delle relazioni tra Scienza, Fede e Cultura, con un’enfasi particolare, per quanto riguarda la storia del cristianesimo, all’interazione, nel territorio italiano, con il cristianesimo di provenienza orientale, e sulla mediazione culturale tra scienza e fede. L’associazione favorisce la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni di film, scambi inter-universitari e pubblicazioni negli stessi campi, specialmente per mezzo della raccolta di fondi per finanziare tali progetti.

§3. L’Associazione promuove pure l’organizzazione di eventi musicali in onore di Marilena Amerise, per rendere sensibile la mediazione culturale tra il mondo della conoscenza e quello della fede.

§4. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a meno che non siano ad esse integrative, strumentali accessorie o comunque connesse.

§5. L’Associazione, previa delibera dell’Assemblea dei Soci, favorisce l’affiliazione o l’adesione ad Associazioni, a Fondazioni, ad Enti pubblici o privati e ad ogni organismo avente finalità analoghe o complementari, con i quali sia possibile ricercare momenti di confronto e di collaborazione nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell’oggetto sociale.

Articolo 5: Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • a) quote associative di iscrizione ed annuali a carico dei Soci;
  • b) contributi supplementari a carico dei Soci;
  • c) contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati;
  • d) contributi provenienti da Fondazioni o da organismi a carattere internazionale;
  • e) donazioni e lasciti testamentari;
  • f) entrate provenienti dall’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
  • g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Tutti gli avanzi della gestione saranno reinvestiti nella realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve patrimoniali o di altri accantonamenti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti pubblici o privati senza fini di lucro, anche di nazionalità estera, aventi finalità analoghe o complementari a quella dell’Associazione.

Articolo 6: Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale l’Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale sottoponendolo all’assemblea dei Soci per la relativa approvazione.

Articolo 7: Soci

Il numero di Soci è illimitato. Sono previste diverse categorie di Soci: Fondatori; Ordinari; Amici; Benefattori; Onorari. Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo. Essi partecipano con pieno diritto di voto alle Assemblee dell’Associazione e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Ordinari, gli enti pubblici o privati, e le persone fisiche, di nazionalità italiana o straniera, la cui domanda d’ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda è necessario dichiarare di non avere interessi in contrasto con quelli dell’associazione e di impegnarsi a versare all’Associazione la quota di iscrizione e le quote associative annuali. Inoltre, le persone o enti pubblici o privati, desiderosi di sostenere gli scopi dell’Associazione possono diventare Soci Amici o Soci Benefattori.

Possono assumere la qualità di Socio Onorario tutte le persone, società o enti, pubblici e privati, ai quali, con deliberazione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti o hanno acquisito speciali meriti nel settore di attività dell’Associazione. In ogni triennio di mandato il Consiglio direttivo può nominare, al massimo, cinque Soci Onorari.

Articolo 8: Acquisizione e cessazione della qualità di Socio

L’acquisizione della qualità di Socio Fondatore è conseguenza diretta della partecipazione all’atto costitutivo. I Soci Ordinari ed i Soci Onorari acquisiscono tale qualità su conforme delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Amici e Benefattori acquisiscono tale qualità con il pagamento della quota associativa corrispondente, quota che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

Il vincolo associativo può sciogliersi, limitatamente a ciascun Socio, per recesso, decadenza, esclusione, decesso o estinzione.

Ciascun Socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione, purché lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo. La comunicazione ha effetto a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la detta comunicazione è pervenuta nella sede dell’Associazione. Fino a quel momento il Socio è tenuto a corrispondere la quota associativa.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l’assunzione della qualifica di socio. Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l’esclusione del socio è deliberata per:

  • a) morosità nel versamento delle quote associative protratta per oltre un anno;
  • b) comportamento che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
  • c) reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle delibere degli organi dell’Associazione.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio non può chiedere il rimborso delle quote già versate né l’assegnazione di parte del patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9: Diritti e doveri dei Soci

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

  • a) osservare il presente Statuto e le delibere degli organi dell’Associazione, anche se non abbiano partecipato alle relative Assemblee, o si siano dichiarati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
  • b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
  • c) versare periodicamente la quota associativa annuale.

Ogni socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.

Ogni Socio Ordinario ha, come i Soci Fondatori, il diritto di partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il voto.

Fermo restando quanto sopra, l’Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme e l’effettività del rapporto associativo, assicurando comunque ai Soci Fondatori e ai Soci Ordinari il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e dei bilanci nonché per la nomina degli organi direttivi.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né altri cespiti di proprietà dell’associazione.

Articolo 10: Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea dei Soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda quanto stabilirà periodicamente l’Assemblea dei Soci.

Non è in ogni caso consentito corrispondere agli amministratori, nemmeno in natura, emolumenti individuali di importo annuo superiore al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. È sempre previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all’atto dell’assunzione dell’incarico.

Articolo 11: Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni membro dell’Assemblea, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.

L’Assemblea ordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:

  • a) approva i bilanci consuntivi predisposti annualmente dal Consiglio;
  • b) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
  • c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero e gli eventuali emolumenti;
  • d) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede dell’associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale. L’Assemblea ordinaria può essere convocata altresì tutte le volte in cui sia deliberato dal Consiglio Direttivo e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All’Assemblea partecipano tutti i Soci Fondatori e Ordinari iscritti all’Associazione. Per i soci diversi dalle persone fisiche interviene il legale rappresentante o altra persona designata dall’organo amministrativo. Tutti i Soci Fondatori e Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci Fondatori e Ordinari conferendo di volta in volta delega scritta. La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci Fondatori e Ordinari iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali e di adottare provvedimenti disciplinari o di esclusione a carico dei Soci, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con maggioranza dei due terzi dei presenti (comprese le deleghe).

Per le modificazioni del presente Statuto, per il trasferimento della sede in altro comune e per lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti (comprese le deleghe), fermi restando i predetti quorum costitutivi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un Segretario, per la redazione del verbale. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell’Assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L’Assemblea viene convocata mediante comunicazione ai Soci Fondatori e Ordinari con il mezzo ed all’indirizzo da questi indicato all’atto dell’ammissione ed affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Articolo 12: Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile su delibera dell’Assemblea dei Soci da 3 a 9, scelti fra i Soci Fondatori e Ordinari, che vengono eletti per la prima volta all’atto costitutivo e successivamente all’Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da chi ne faccia temporaneamente le veci tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. A tal fine, ciascun consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell’avviso di convocazione con il mezzo ed al domicilio indicato all’atto della nomina.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri in carica, ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, spettandogli, nel rispetto delle linee guida stabilite annualmente dal Comitato Scientifico ai sensi del successivo articolo 14, tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all’Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio:

  • a) approva il bilancio consuntivo dell’esercizio e la relazione illustrativa;
  • b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • c) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti e dei contributi, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
  • d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte i suoi poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell’Assemblea dei Soci designare i membri necessari.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale dei suoi componenti.

Articolo 13: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell’associazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Segretario è incaricato di curare la corretta gestione delle attività dell’Associazione e di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che, all’atto della nomina, gli conferisce i poteri a tal fine necessari. Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione, curando l’acquisizione delle entrate ed assicurando che le uscite siano conformi ai preventivi e autorizzate dall’organo amministrativo competente.

Articolo 14: Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria deve nominare i liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, nonché stabilire le modalità di liquidazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni aventi finalità affini, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 15: Norma di Chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.